Fipe: aggiornamenti in materia fiscale per i pubblici esercizi

8 Nov 2019 - 04:38
Fipe: aggiornamenti in materia fiscale per i pubblici esercizi
Il 27 Ottobre 2019 è entrato in vigore il Decreto Legge “Fiscale” (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Il provvedimento è già stato trasmesso alla Camera dei Deputati per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Inoltre, il 23  ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell’ambito dei corrispettivi da trasmettere telematicamente debbano confluire anche gli importi non riscossi e quelli relativi ai buoni pasto.

Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi riporta i rispettivi aggiornamenti, con focus relativi ai pubblici esercizi.

D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, C.D. “FISCALE”

Il Decreto Legge “Fiscale” (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, come già anticipato, è entrato in vigore dal 27 ottobre.

 width=Molteplici gli aspetti d'interesse per i Pubblici esercizi

Tra le misure di particolare rilievo occorre evidenziare quanto previsto dagli artt. 22 e 23 in materia di POS: viene introdotta una sanzione di 30 euro (aumentata del 4% del valore della transazione) per i venditori di prodotti e i prestatori di servizi, anche di carattere professionale, che a decorrere dal 1° luglio 2020 non rispettino l’obbligo di accettare pagamenti per qualsiasi somma effettuati con carte di pagamento. L’articolo 22 intende introdurre come contrappeso un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate come costi di transazione. Viene, inoltre, limitata la soglia per le transazioni in denaro contante effettuate fuori dal circuito degli intermediari bancari e finanziari, prevedendo nei prossimi anni una riduzione del trasferimento massimo consentito (oggi fissato a 3.000 euro): dal 1° luglio 2020 la soglia massima sarà 2.000 euro, che scenderà a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022. Inoltre per incentivare la cd. “lotteria degli scontrini”, da un lato si prevede una sanzione (da 100 a 500 euro) per gli esercenti che, al momento dell’acquisto, rifiutino il codice fiscale dei clienti, dall'altro si prevede l’esclusione dall’imposizione fiscale dei premi attribuiti nell’ambito della lotteria e l’istituzione di premi speciali per il cashless. Il Decreto incide, inoltre, sul settore dei giochi con numerose disposizioni, tra le quali si segnalano quelle che prevedono un ulteriore incremento del PREU e l'istituzione di un nuovo registro di pubblicità dei giochi. Seppur il quadro tracciato dalla manovra finanziaria già si delinei complesso, la Federazione con il consueto impegno tutelerà gli interessi dei propri associati in tutte le sedi opportune. Qui il Decreto Legge n. 124/2019, c.d. “Fiscale”

FIPE: "il Decreto Fiscale così non va. Bisogna azzerare le commissioni sui micro-pagamenti"

Oggi come oggi, se tutti cominciassero a pagare caffè e cappuccino al bar con il bancomat o la carta di credito, i locali si troverebbero a dover pagare commissioni insostenibili che potrebbero arrivare fino a 1 miliardo di euro l'anno. Stiamo parlando del 16% degli incassi derivanti dalla vendita di questi prodotti. Un’enormità tale da rendere assolutamente inefficace il credito d’imposta del 30% a beneficio delle attività che accettano il pagamento con il Pos previsto dal decreto fiscale. Non è sufficiente: vanno azzerate le commissioni bancarie per i pagamenti almeno fino a 15 euro”. Così Roberto Calugi, Direttore Generale della Federazione Nazionale dei Pubblici Esercizi, Fipe, commenta il decreto allegato alla manovra di bilancio. Ulteriore problema – continua Calugi - è quello dell'omesso versamento dell'Iva. Un ristoratore o un gestore di un locale che dichiara regolarmente l'Iva, ma poi salta un pagamento perché attraversa un momento di difficoltà economica, oggi rischia una condanna penale. Questo è un errore, perché non c'è alcun tentativo di frodare il fisco, ma solo una difficoltà contingente. Questo reato andrebbe depenalizzato. Mi auguro che il governo non resti sordo al grido d'allarme di migliaia di piccole imprese che garantiscono un servizio eccellente e rappresentano un valore aggiunto per l'offerta turistica del nostro paese”.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e pagamento mediante buoni pasto

 width=L'Agenzia delle Entrate, in data 23 ottobre, ha ribadito che nell’ambito dei corrispettivi da trasmettere telematicamente debbano confluire anche gli importi non riscossi e quelli relativi ai buoni pasto.
Dunque, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto, l’esercente è tenuto al rilascio dello scontrino fiscale.
Tuttavia l’emissione della successiva fattura che documenta nei confronti della società emettitrice l’avvenuta prestazione e che consente all'esercente l'ottenimento del rimborso dei buoni pasto, non determina duplicazione dell'IVA, in quanto la stessa è esigibile solo al momento dell’effettivo rimborso da parte dell'emettitrice. Qui le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Qui Provvedimento e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria
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