Agevolazioni per riapertura e ampliamento di attività commerciali in comuni fino a 20mila abitanti

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per godere delle agevolazioni all'interno di Comuni con meno di 20mila abitanti per ampliare o riaprire attività commerciali. Il remind di Fipe

15 Sett 2020 - 23:10
Agevolazioni per riapertura e ampliamento di attività commerciali in comuni fino a 20mila abitanti
C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare al Comune nel quale è situato l’esercizio (purché la popolazione sia al di sotto di 20.000) la richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali previsto dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, c.d. “Crescita” (termine prorogato al 30 settembre con il D.L. n. 162/2019 cd. “Milleproproghe”). Da Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi un remind per tutti coloro che abbiano un'attività commerciale sita all'interno di un comune al di sotto dei 20mila abitanti e vogliano procedere all'ampliamento della propria attività commerciale o procedere alla riapertura di un'attività chiusa da almeno sei mesi.

Di seguito il comunicato stampa rilasciato da Fipe:

  La misura riguarda solo gli esercizi situati in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti: in particolare, coloro che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi potranno godere di un contributo fino al 100% della misura dei tributi comunali regolarmente pagati dall’esercente nel corso dell’anno. Il contributo sarà corrisposto per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento e per i tre anni successivi. Tra i beneficiari di tale agevolazione figurano le aziende operanti in vari settori, tra cui espressamente anche quello della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, e altri. Sono, invece, escluse dall’agevolazione, tra le altre: • le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; • i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; • le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile. La richiesta dovrà esser redatta su apposito modulo fornito dal Comune, che dovrà contenere anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune, determinerà la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi. I contributi sono concessi nell’ordine delle richieste presentate, fino all’esaurimento delle risorse stanziate in apposito Fondo comunale. Per il finanziamento della misura in commento è stata prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, di un Fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Al riparto tra i Comuni beneficiari si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Vuoi saperne di più? Rivolgiti alla nostra associazione territoriale a te più vicina  
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